Le agevolazioni fiscali previste per chi effettua erogazioni liberali a favore delle ONLUS (come la nostra), si distinguono a seconda di chi le ha effettuate (persona fisica o impresa) e in base alla natura della donazione che può riguardare denaro, beni o costi di personale per servizi. I contribuenti sia persone fisiche che enti soggetti all'imposta sul reddito delle società che intendono effettuare erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS potranno scegliere alternativamente tra le due agevolazioni.
In questa categoria rientrano le persone fisiche, gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi e i soci delle società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e società di fatto ad esse equiparate dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 5 del t.u.i.r.). Essi possono optare alternativamente tra:
- la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005). Nel calcolo del reddito complessivo dichiarato sono compresi anche i redditi da fabbricati assoggettati a cedolare secca
- la detrazione dall’Irpef del 26% calcolata sul limite massimo di 30.000 euro per un risparmio fino a 7.800 euro (fino al 2014 il limite era di 2.065,83 euro). Nel calcolo dei 30.000 euro sono compresi anche gli importi per le erogazioni liberali in denaro, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, da indicare nel quadro degli oneri con il codice spesa “20”
In entrambi i casi la condizione necessaria per accedere all’agevolazione è che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante assegni bancari e circolari. Per le erogazioni effettuate con carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.
In questa categoria rientrano le società di capitali o cooperative o consorzi od enti di diverso tipo, pubblico o privato, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cioè uno degli altri soggetti passivi dell’Ires). Questi contribuenti possono optare alternativamente tra:
- la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005)
- la deduzione dal reddito imponibile Ires del 2% del reddito d’impresa dichiarato per un importo massimo di 30.000 euro (comma 2 lettera h, art 100 tuir)
La ricevuta per l'erogazione liberale verrà rilasciata automaticamente per tutte le donazioni effettuate.
La ricevuta per l'erogazione liberale, verrà inviata automaticamente via e-mail, dopo la verifica del buon esito della transazione finanziaria. Tra la donazione e la ricezione dell'e-mail, potrebbero trascorrere alcuni giorni.
In caso di mancata ricezione della Ricevuta entro 7 giorni dalla donazione, è possibile richiedere un nuovo invio della stessa tramite la pagina contatacci, fornendo i dati di riferimento del pagamento.
Le cooperative sociali come la nostra, hanno ottenuto, nell’ordinamento italiano, un riconoscimento ed una completa regolamentazione con la Legge 8 novembre 1991, n. 381.
Tali cooperative perseguono il loro scopo mutualistico svolgendo esclusivamente le seguenti attività:
- gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (Cooperative di “tipo A”);
-svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (Cooperative di “tipo B”).
Le cooperative sociali, in base all’art. 10, comma 8, del D.Lgs. 460/97 acquisiscono automaticamente lo stato di ONLUS.